(Estratto Newsletter Asppi n. 4/2021)

Con la circolare 12/E del 14/10/2021, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito e chiarito i requisiti necessari per poter usufruire dell’agevolazione relativa all’esenzione di imposte su acquisti e mutui prima casa, per i giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato, e con un Isee inferiore ai 40.000,00 Euro.

I requisiti necessari ai beneficiari dell’agevolazione sono:
1) acquistare l’immobile come prima casa
2) il non aver compiuto 36 anni nell’anno in cui si rogita
3) avere un Isee inferiore a 40.000,00 Euro (ad esempio, per il 2021, i redditi da considerare nel calcolo sono quelli del 2019). La dichiarazione Isee deve essere prodotta e consegnata al Notaio prima della data del rogito.

Agevolazioni previste

A) Nell’acquisto tra privati, vi è l’esenzione dell’imposta di registro altrimenti pari al 2%, l’ esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che sarebbero pari ad Euro 50,00 cadauna. A seguito della circolare inoltre, non vengono richiesti il bollo pari ad Euro 230,00 e i diritti di conservatoria pari ad Euro 90,00, precedentemente introdotti.

B) Per le compravendite dove la parte venditrice è un’ impresa, l’agevolazione cancella le imposte di registro ipotecaria e catastale, altrimenti fisse pari ad Euro 200,00 ciascuna, ma permane il bollo di 230,00 Euro e i tributi catastali di 90,00 Euro. L’Iva al 4% che l’acquirente under36 con Isee inferiore ai 40.000,00 deve versare all’impresa va comunque versata, ma il giovane matura un credito di imposta pari all’importo dell’Iva che può essere utilizzato per pagare l’Irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, per pagare imposte di successione e donazione dovute su atti e denunzie presentate dopo la data di maturazione del credito

C) Relativamente ai contratti di mutuo, l’agevolazione consiste nell’esentare il beneficiario dell’agevolazione dall’imposta sostitutiva prima casa, pari allo 0,25% altrimenti applicabile sulla somma erogata dalla banca.

Attenzione, in caso di dichiarazione mendace o decadenza dalle agevolazioni, le imposte vengono recuperate con la sanzione ordinaria del 30%!